La riforma del condominio 2012, vale a dire la legge 220 dell’11/12/2012 entrerà in vigore a partire dal 17 giugno 2013 grazie alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e introduce importanti modifiche anche nel campo dell’efficienza energetica e delle energie rinnovabili.
Altre novità di rilievo sono il conto corrente intestato solo al palazzo su cui dovranno transitare tutti i movimenti in denaro di cui dovrà occuparsi l’amministratore di condominio, il quale avrà nuovi obblighi. Oltre a dover stare in carica per due anni invece che per uno, dovrà disporre di un diploma di scuola superiore, aver frequentato un corso di formazione, anche se non sarà più obbligato a essere iscritto ad un registro. Nei mesi scorsi abbiamo parlato anche della partita Iva dell’amministratore di condominio, il cui possesso è richiesto entro il termine di trenta giorni dall’inizio dell’attività utilizzando il modello AA9/10.
Inoltre il singolo condomino potrà distaccarsi dall’impianto di riscaldamento centralizzato, anche se questo non è completamente libero, in quanto è concesso solo se non si fruisce del calore per problemi tecnici prolungati per un’intera stagione.
In particolare l’art. 7 introduce la possibilità di installare impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili al servizio di singole unità del condominio, mentre l’assemblea può prescrivere “…adeguate modalità alternative di esecuzione o imporre cautele a salvaguardia della stabilità, della sicurezza o del decoro architettonico dell’edificio..”.
Per la rimozione delle barriere architettoniche la proposta dovrà passare dall’assemblea, ma sarà sufficiente il voto di un terzo dei condomini a maggioranza del 50+1%. Infine, per quanto riguarda gli animali la legge non pone alcun tipo di limite, quindi i litigi sulla libertà di cani e gatti all’interno del condominio non avranno più peso.