Scade il prossimo 18 marzo la tassa per la vidimazione dei libri sociali da parte delle società di capitali, che deve essere versata da Spa, Srl, Sapa e consortili. Le scritture contabili obbligatorie devono essere numerare e bollate presso il Registro imprese della Camera di commercio o da un notaio.
Questa operazione è obbligatoria per:
• il libro dei soci
• il libro delle obbligazioni
• il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee
• il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione
• il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale
• il libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo
• il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti
Queste scritture vanno numerate e bollate presso il Registro Imprese della Camera di Commercio o presso un notaio.
Devono versare la tassa annuale di vidimazione dei libri sociali:
- S.p.a.;
- S.r.l.;
- S.a.p.a.;
- società consortili a responsabilità limitata;
- aziende speciali e consorzi tra enti territoriali ex L. 8.6.1990, n. 142;
- società in liquidazione ordinaria;
- società sottoposte a procedure concorsuali;
- società sottoposte a fallimento sono escluse in quanto non hanno i libri altrimenti; dovranno continuare a versare.
Non devono invece versare la tassa annuale di vidimazione dei libri sociali le società cooperative e di mutua assicurazione e le società di capitali dichiarate fallite. In caso di trasferimento della sede sociale e variazione della competenza di Uffici dell’Agenzia delle Entrate a cui effettuare il versamento, non è tenuta ad effettuare un altro versamento in quanto il trasferimento non impone una nuova numerazione e bollatura dei libri sociali.
Questa tassa può ammontare a 309,87 euro, se l’ammontare del capitale sociale non supera i 516.456,90 euro o a 516,46 euro, se invece lo stesso capitale sociale non supera questa cifra.
Gli altri libri contabili previsti dal codice civile, come il libro giornale e libro degli inventari, non devono essere vidimati, in quanto basta la numerazione progressiva delle pagine eseguita dal soggetto obbligato alla tenuta delle stesse.