Novità importante per i disoccupati. Infatti chi, malauguratamente perde il proprio lavoro (non per propria volontà) si vedrà sospendere il mutuo sulla prima casa.
Grazie alla riforma del lavoro del ministro Elsa Fornero, è stata applicata una modifica al Fondo di solidarietà e alla sospensione del mutuo soprattutto per chi si ritrova senza un’occupazione fissa.Prima della riforma Fornero, la sospensione del mutuo per l’acquisto della prima casa avveniva se sussistevano una delle seguenti condizioni:
-perdita del lavoro a tempo indeterminato senza aver trovato – nei tre mesi successivi – un nuovo posto di lavoro;
-in caso di morte di un componente della famiglia che percepisce almeno il 30 per cento del reddito complessivo;
-spese mediche superiori a cinque mila euro (condizione ora eliminata dalla nuova riforma);
-spese di manutenzione o ristrutturazione sempre superiori a 5mila euro (anche questa condizione è stata eliminata con le nuove modifiche);
-aumento della rata del mutuo di almeno il 25 per cento, in caso di pagamenti semestrali, e del 20 per cento nel caso di rate mensili (cancellata con la nuova riforma).
La sospensione del mutuo sulla prima casa è confermata invece per le cause di decesso, in caso riconoscimento di handicap grave o invalidità civile non inferiore all’80 per cento.
Per chiedere la sospensione delle rate del mutuo non si dovrà più scaricare la modulistica direttamente dal sito del Ministero. Si deve attendere invece il Consap, gestore del Fondo di solidarietà, che provvederà alla creazione della nuova modulistica.