Sospensione mutuo prima casa

Da ieri è in vigore la possibilità per particolari soggetti di chiedere la sospensione del mutuo sulla prima casa grazie al Fondo di solidarietà e per chi si trova in una di queste condizioni:

1- cessazione del rapporto di lavoro subordinato (ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, per raggiunti limiti di età con diritto alla pensione, di licenziamento per giusta causa);

2- cessazione dei rapporti di lavoro di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione;

3- morte o riconoscimento di handicap grave.

Inoltre il soggetto deve essere in possesso di un reddito annuo non superiore ai 30 mila euro e per finanziamenti non eccedenti i 250 mila euro; anche la detrazione del mutuo prima casa annulla gli altri vantaggi fiscali. Chi non può usufruire del beneficio sono quelli che presentino:

  • Ritardo nei pagamenti di oltre 90 giorni;
  • Fruizione di agevolazioni pubbliche;
  • Assicurazione sul rischio che si verifichino gli eventi sopra descritti, purché tale assicurazione garantisca almeno il rimborso delle rate di cui si chiede la sospensione e sia efficace nel periodo di sospensione.

La sospensione non comporta l’obbligo di versare commissioni o spese di istruttoria, e non richiede inoltre garanzie aggiuntive. Essa viene concessa anche per i mutui che hanno già usufruito di altre sospensioni, purché non determinino una sospensione dell’ammortamento superiore a 18 mesi.

Le domande di accesso al beneficio devono essere presentate presso la banca o l’intermediario finanziario che ha erogato il mutuo, utilizzando la modulistica disponibile sul sito del MEF oppure rivolgendosi alla Consap (concessionaria servizi assicurativi pubblici). Il Regolamento contenente le norme di attuazione è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.86 del 12 aprile 2013.

In casi di mutuo cointestato, gli eventi possono riferirsi anche ad uno solo dei mutuatari.  Le domande dovranno essere presentate direttamente in banca, utilizzando la modulistica che sarà presto pubblicata sul sito www.mef.gov.it.

 

 

 

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