Sempre entro il 1 ottobre 2012 (ricordiamo che il 30 settembre è domenica) anche i fabbricati rurali saranno oggetto della variazione catastale e della domanda di riconoscimento dei requisiti di ruralità. Innanzitutto si deve chiarire che ai fabbricati ad uso abitativo, l’Imu si applica secondo le regole ordinarie, mentre a quelli strumentali, si applica l’aliquota ridotta allo 0,2 per cento.
Importante notare che l’attestazione dei requisiti di ruralità è retroattiva e quindi i contribuenti sono al riparo da eventuali accertamenti Ici.
La domanda può essere presentata utilizzando i modelli A, B e C pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.185 del 09/08/2012, ad un ufficio dell’Agenzia del Territorio direttamente dal titolare dei diritti reali sui fabbricati o tramite le figure professionisti abilitate all’aggiornamento dei dati di catasto, come ad esempio architetti, ingegneri , geometri e periti.
Sarà poi la stessa Agenzia del Territorio a verificare l’effettiva sussistenza del requisito di ruralità e fornire un esito positivo o negativo. In quest’ultimo caso, l’interessato può rivolgersi alla Commissione tributaria provinciale entro i 60 giorni dalla notifica.
I requisiti della ruralità sono stabiliti dal Dl 557 del 1993, e dispongono che il fabbricato deve essere utilizzato dal soggetto titolare del diritto di proprietà, dall’affittuario del terreno stesso, dai familiari conviventi a carico dei soggetti sopracitati risultanti dalle certificazioni anagrafiche e infine da soggetti titolari di trattamenti pensionistici ottenuti grazie a una attività svolta in agricoltura.