Il Ministero del lavoro tramite la circolare n. 27/2012 mette in luce le novità sul rinnovo del contratto a termine e dà indicazioni sulla portata delle recenti modifiche ex Dl 83/2012 (Misure urgenti per la crescita del Paese), come modificato in sede di conversione nella legge 134/2012.
Con la Riforma Fornero, la riassunzione era legittima una volta passati non più di dieci giorni dalla scadenza del primo contratto a termine nei rapporti fino a sei mesi e 20 giorni nei rapporti oltre i sei mesi.
E’ prevista la riduzione dei periodi, rispettivamente, fino a 20 giorni e 30 giorni qualora l’assunzione a termine avvenga nell’ambito di un processo organizzativo come l’avvio di una nuova attività, il lancio di un prodotto o di un servizio innovativo, l’implementazione di un rilevante cambiamento tecnologico, il rinnovo o la proroga di una commessa consistente.
Non sarà necessario un decreto che disciplini le riduzioni, che potranno essere direttamente stabilite dai contratti collettivi, territoriali o aziendali, mentre riguardo i 400mila contratti a termine che stanno per scadere, non è stata data alcuna indicazione.
Il decreto Fornero è stato ulteriormente modificato in quanto l’articolo 46-bis ha stabilito l’applicazione dei termini ridotti di 20/30 giorni alle attività stagionali individuate dal dpr n. 1525/1963 e ha attribuito una delega in bianco alla contrattazione collettiva, nell’individuazione di «ogni altro caso». Il secondo rapporto a termine può essere instaurato dopo 20 anziché 60 giorni in caso di contratto di durata fino a sei mesi, e dopo 30 anziché 90 giorni in caso di contratto di durata oltre i sei mesi.