E’ arrivata il 18 aprile un’altra pronuncia di illegittimità sul redditometro 2013, e questa volta da parte della Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia. Anche il tribunale di Napoli bocciò il redditometro, stabilendo la sua illegittimità perché comporta un’indebita ingerenza nella vita dei cittadini.
Le motivazioni sono diverse, ma in soprattutto perché il redditometro è emanato al di fuori del perimetro fissato dalla normativa primaria e della legalità costituzionale e comunitaria. Inoltre il redditometro 2013 violerebbe la costituzione sul diritto di difesa, perchè per il contribuente soggetto al controllo fiscale è impossibile fornire la prova di aver speso di meno rispetto a quanto risulta dalle medie Istat.
Inoltre, secondo il magistrato, il reddito presunto viene stimato anche attraverso delle rilevazioni Istat, le quali sono nate per fini estranei a quello del controllo tributario, e quindi si va anche a ledere il diritto alla difesa del cittadino, in quanto non è possibile dimostrare che realmente la spesa effettuata è inferiore a quanto stabilito da indici Istat.
Ricordiamo che il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze ha stabilito il contenuto di ciascuno degli elementi di spesa, cioè la sua capacità di trasformarsi in reddito presunto, il quale si determina tenendo conto della spesa media, per gruppi e categorie di consumi, del nucleo familiare di appartenenza del contribuente.
Saranno cento voci di spesa del redditometro: se lo scostamento è superiore di 12 mila euro, scatteranno i controlli, il che equivale praticamente a una franchigia di 1000 euro al mese di differenza tra quanto dichiarato e quanto speso.