E’ stato pubblicato il decreto sulla sulla Gazzetta Ufficiale detassazione premio di produttività nel lavoro per il 2013. Caratteristica dei premi di produttività è la non determinabilità a priori dell’entità del premio poiché dipende dal confronto fra programmi concordati e risultati ottenuti, e quindi in mancanza di raggiungimento dell’obiettivo fissato, il premio non sarà erogato.
Quindi le somme erogate a titolo di retribuzione di produttività sono soggette a un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali del 10 per cento, la quale viene applicata solo nel settore privati e per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore a 40mila euro. Il tetto massimo su cui applicare l’imposta sostitutiva per il 2013 è di euro 2.500.
Per retribuzione di produttività si intendono le voci retributive erogate con riferimento ad indicatori quantitativi di produttività/redditività/qualità/efficienza/innovazione, o quelle voci che prevedano l’attivazione di almeno una misura tra le seguenti:
a) ridefinizione dei sistemi di orari e della loro distribuzione con modelli flessibili, anche in rapporto agli investimenti, all’innovazione tecnologica e alla fluttuazione dei mercati
b) introduzione di una distribuzione flessibile delle ferie
c) adozione di misure per rendere compatibile l’impiego di nuove tecnologie con la tutela dei diritti fondamentali dei lavoratori
d) attivazione di interventi in materia di fungibilità delle mansioni e di integrazione delle competenze, anche funzionali a processi di innovazione tecnologica.
I redditi percepiti a incremento della produttività sono soggetti a tassazione e in sede di compilazione del CUD il datore di lavoro dovrà indicare i redditi corrisposti al lavoratore dipendente dalle somme erogate per l’incremento della produttività del lavoro.