Parliamo ancora della legge di stabilità 2013 e delle numerose novità apportate. Questa volta tocca al Tfr (quello che una volta era chiamato liquidazione o buonuscita), e le notizie non sono positive per i lavoratori dipendenti che terminano il rapporto lavorativo a partire dal 31 dicembre 2012. Essi si vedranno infatti un trattamento di fine rapporto meno remunerativo.
Il Tfr viene erogato in tutti i casi di cessazione del rapporto lavorativo, e quindi licenziamento individuale e collettivo, dimissioni ecc. ed è un istituto previdenziale introdotto dalla Legge 297/ 1982 che ha rinnovato il vecchio articolo 2120 del Codice Civile.
La novità riguarda il comma 9 dell’articolo 1 della legge n. 296 del 2006, che viene abrogato. Si tratta della cosiddetta clausola di salvaguardia che permetteva al lavoratore delle condizioni più favorevoli.
Andiamo a vedere come erano calcolati i redditi fino al 31 dicembre 2006: fino a 26mila euro erano sottoposti all’aliquota del 23 per cento, dal 2007 invece il 23 per cento si applica sui redditi fino a 15mila euro e da 15.001 euro fino a 28 mila euro si applica il 27 per cento.
Con la legge di stabilità 2013 si torna all’antico e ci si baserà sulle aliquote in vigore nell’anno in cui il lavoratore matura il diritto a percepire il trattamento di fine rapporto. Quindi a partire dal 31 dicembre 2012, il Tfr sarà verrà calcolato in base agli scaglioni in vigore dal 1° gennaio 2013.