Le collaborazioni coordinate e continuative sono disciplinate, per l’impiego privato, dal D.lgs. 276/2003 (la c.d. Riforma Biagi) la quale aveva introdotto l’obbligo, per il Committente, di indicare nel contratto uno specifico “progetto, programma di lavoro o fase di esso”.
Si parla ancora di lavoro a progetto, oggetto di riforma con la legge n. 92 del 2012 e tramite la circolare 19/02/2013 n. 13. Sul lavoro a progetto è intervenuta di recente anche la riforma Fornero, all’interno della quale si trovano i dettagli del contratto.
L’Inail ha confermato in questa tipologia di lavoro gli agenti e i rappresentanti di commercio, i call center e i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa prevalentemente personale. Importante la nota secondo la quale il progetto deve essere funzionalmente collegato a un determinato risultato finale e non deve prevedere per il lavoratore lo svolgimento di compiti esecutivi o ripetitivi.
Il contratto a progetto rivisti dalla Riforma Fornero, pone l’accento anche sulla possibile conversione del rapporto di lavoro sotto forma di lavoro subordinato. In questo caso entra in gioco la presunzione legale assoluta o relativa. Se manca il progetto opera una presunzione legale assoluta, mentre la seconda sussiste se si ricorre al lavoro a progetto per dissimulare rapporti di lavoro subordinato. Queste novità si applicano ai contratti di collaborazione stipulati dopo il 18/7/2012. Non rientrano tra i lavori a progetto gli addetti alla distribuzione di bollette o consegna di giornali, riviste e elenchi telefonici, gli addetti alle agenzia ippiche, gli addetti alle pulizie, gli autisti e autotrasportatori, baristi e camerieri.
Infine, lo stipendio per un lavoratore a progetto non può essere inferiore ai minimi salariali applicati; sia per quanto riguarda l’obbligo assicurativo, sia per il calcolo del premio assicurativo si confermano le istruzioni in vigore per i lavoratori parasubordinati.