Infortunio sul lavoro da comunicare in via telematica

La Pubblica Amministrazione e i relativi documenti da compilare, si sta spostando sempre più online. Ora anche la denuncia di un eventuale infortunio sul lavoro avverrà  esclusivamente per via telematica a partire dal 1 luglio 2013. Lo ha stabilito il Dpcm 22 luglio 2011 e sempre dal 1 luglio l’invio della denuncia infortunio sarà obbligatorio in modalità telematica anche per gli imprenditori agricoli e i privati cittadini che svolgono attività di lavoro domestico o lavoro accessorio.

Un’infortunio sul lavoro è un evento dovuto a causa fortuita,violenta ed esterna,che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili traumatico verificatosi nello svolgimento dell’attività lavorativa, da cui derivino morte o inabilità, permanente o temporanea (maggiore di tre giorni).

La denuncia di infortunio deve essere comunicata dal datore di lavoro all’INAIL (Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro) in caso di infortuni sul lavoro dei lavoratori dipendenti o assimilati nel caso in cui questi incorrano in incidenti che non siano ritenuti guaribili entro tre giorni escluso quello dell’evento. La denuncia deve essere inoltrata entro due giorni dalla ricezione del certificato medico.

Diverso il caso in cui si tratti di  infortunio mortale o con pericolo di morte: il datore di lavoro deve segnalare l’evento entro ventiquattro ore e con qualunque mezzo che consenta di comprovarne l’invio, menre per gli infortuni prognosticati non guaribili entro tre giorni escluso quello dell’evento, il datore di lavoro deve  inviare una copia dellacomunicazione di infortunio all’Autorità locale di Pubblica Sicurezza. La sede competente a trattare il caso di infortunio è quella nel cui territorio l’infortunato ha stabilito il proprio domicilio.

Oltre al datore di lavoro, anche il lavoratore ha alcuni obblighi. Deve infatti dare immediata notizia al datore di lavoro di qualsiasi infortunio gli accada, anche se di lieve entità.
Se il datore di lavoro non indica il codice fiscale del lavoratore, o di macata, tardiva o incompleta denuncia, incorre in una sanzione amministrativa.

 

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