La direzione generale dell’Inps ha affrontato il quesito se si possa applicare ai lavoratori in CIGS (Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria), assunti a tempo indeterminato e licenziati in seguito per mancato superamento del periodo di prova, l’ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo che permette al licenziato di godere del programma di cassa integrazione. Si fa riferimento all’ art. 2, c. 5-quater, della L. 166/2008.
L’Inps (Istituto nazionale di previdenza sociale) ha affermato che ai lavoratori assunti a tempo indeterminato e licenziati dopo il periodo di prova spetta comunque la cassa integrazione.
Il periodo di prova non è considerato come un contratto di lavoro equiparabile a quello di un contratto definitivo, e che tale periodo – non seguito da assunzione – deve essere considerato come contratto a tempo determinato(Corte cost. sent. 541/2000).
Nei contratti a tempo indeterminato il periodo di prova non supera mai i sei mesi e deve essere convalidato da atto scritto e firmato sia dal lavoratore che dal datore di lavoro. Entrambi durante questo periodo possono interrompere il rapporto lavorativo.
In questo caso il datore di lavoro dovrà corrispondere al lavoratore un compenso che sarà costituito dalla retribuzione prevista dal contratto di categoria oltre alla liquidazione, ferie e percentuale di tredicesima e di quattordicesima.
L’Inps ha quindi dichiarato con il messaggio del 12 ottobre 2012, n. 16606, che nel caso in cui il datore di lavoro riferisce al soggetto lavoratore il mancato superamento del periodo di prova, questo deve essere innanzitutto considerato come contratto a tempo determinato al quale devono essere applicati gli effetti del contratto a termine.
Buone notizie in sostanza per i lavoratori licenziati dopo il periodo di prova possono che potranno beneficiare dell’indennità di cassa integrazione, allo stesso modo dei lavoratori che si rioccupano con contratto a tempo determinato, applicando le disposizioni della Circolare INPS n. 130/2010.