Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, tramite la circolare su false partite IVA n. 32 del 27.12.2012, fornisce le indicazioni riguardo i nuovi “indicatori di presunzione di subordinazione” introdotti con decreto legge n. 83/2012.
La presunzione si realizza se il rapporto con il medesimo committente è maggiore di 8 mesi annui per due anni consecutivi e se il corrispettivo è superiore all’80 per cento del totale dei corrispettivi annui percepiti dal collaboratore (percepiti e/o fatturati per “prestazioni svolte in costanza di lavoro autonomo”) nell’arco di 2 anni consecutivi. Inoltre si realizza se il collaboratore dispone di una sua postazione esclusiva in una delle sedi del committente.
Per quanto riguarda le partite Iva, la riforma introduce gli “indicatori di presunta genuinità” se la prestazione svolta è connotata da competenze di “grado elevato” (possesso di un titolo di studio o da un diploma di scuola superiore). La presunzione di ‘falsa partita Iva’ quindi non si applica se la suddetta prestazione è svolta da un lavoratore iscritto a un ordine professionale o se il lavoratore è in possesso di una specifica competenza come già accennato.
Sono esclusi dalla presunzione delle false partite IVA “i professionisti iscritti a un ordine, albo o elenco purché sia tenuto o controllato da una amministrazione pubblica e per la relativa iscrizione sia necessario un esame di Stato, oppure una valutazione di titoli” e fanno parte di questa categoria anche le imprese artigiane e commerciali iscritte alla Camera di commercio e le federazioni sportive.
Il Tesoro ha calcolato ad aprile un brusco calo delle partite Iva e i controlli inizieranno dal 18 luglio 2014, perché sono necessari almeno 2 anni per verificare la presenza di una prestazione di eccessiva prevalenza.