La Somministrazione di lavoro è una fattispecie complessa di rapporto di lavoro introdotta dal D. lgs. n° 276 del 2003 (legge Biagi), artt. da 20 a 28, sulla base della legge delega n° 30/2003, in sostituzione del lavoro interinale, e prevede il coinvolgimento di tre soggetti:
- il lavoratore.
- l’utilizzatore, un’azienda pubblica o privata che necessita di tale figura professionale;
- il somministratore, un’Agenzia per il lavoro autorizzata dal Ministero del Lavoro che stipula un contratto con un lavoratore.
Oggi è l’ultimo giorno valido entro cui le aziende devono comunicare alla rappresentanza sindacale unitaria (o in mancanza, alle associazioni territoriali di categoria aderenti alle confederazioni dei lavoratori) il contratto di somministrazione di lavoro, sia a tempo determinato che indeterminato, in base all’art. 24, comma 4, Dlgs n. 276/2003. Questo comma prevede infatti che le aziende che utilizzano lavoratori somministrati devono effettuare la comunicazione del numero, motivi e durata dei contratti di somministrazione conclusi nel 2012.
Facciamo un passo indietro: il decreto legislativo n. 276/2003 ha abrogato gli articoli della legge n. 196/97 relativa al lavoro interinale, introducendo il contratto di somministrazione di lavoro, che permette all’utilizzatore di rivolgersi ad un somministratore per utilizzare il lavoro di personale non assunto direttamente, utilizzando dunque due contratti diversi: un contratto di somministrazione, stipulato tra l’utilizzatore e il somministratore; e un contratto di lavoro subordinato stipulato tra il somministratore e il lavoratore.
Il contratto di somministrazione di manodopera richiede la forma scritta, mentre il pagamento della retribuzione al lavoratore e il versamento dei contributi sono a carico del somministratore, con il rimborso successivo da parte dell’utilizzatore. Inoltre nel contratto va indicata la causale di utilizzo ai sensi dell’art. 20, comma 4 del D.Lgs. 276/2003, come indicato dalla Riforma del lavoro che ha rivisto anche i contratti a progetto.
Come già accennato, l’azienda deve comunicare il numero e i motivi del ricorso alla somministrazione di lavoro; e ogni dodici mesi, il numero e motivi dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.