L’ISTAT ha reso noto che la variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo è risultata del 3 per cento e di conseguenza sono state determinate le nuove fasce di retribuzione su cui calcolare i contributi dovuti per l’anno 2013 per i lavoratori domestici. Sono lavoratori domestici ad esempio colf, assistenti familiari o baby sitter, governanti, camerieri, cuochi, ma anche
i lavoratori che prestano tali attività presso comunità religiose, presso caserme e comandi militari, presso comunità senza fini di lucro, come orfanotrofi e ricoveri per anziani.
In caso di cessazione del contratto di lavoro domestico a termine, si dovrà applicare l’aliquota maggiorata dell’1,4 per cento. Lo ha stabilito l’Inps con la circolare n. 25/2013, precisando altre piccole novità della riforma del mercato del lavoro, la legge n. 92 del 2012.
L’Inps dichiara nella nota ufficiale che “relativamente al contributo dovuto in caso di interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato previsto al comma 31, art. 2, legge 28 giugno 2012, n. 92, come modificato dal comma 250, art. 1, legge 24 dicembre 2012, n. 228, si ritiene che lo stesso non sia applicabile al rapporto di lavoro domestico, attese le peculiarità di quest’ultimo”.
Per quanto riguarda il rapporto di lavoro per colf e badanti, dal 1° gennaio, l’Inps ha disposto la sostituzione dell’assicurazione contro la disoccupazione involontaria (DS) con l’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI), dopo aver annullato la tassa per licenziamento di badanti e colf.
Altre novità per i contratti di lavoro a tempo determinato, per i quali si applica un contributo addizionale a carico del datore di lavoro, pari all’ 1,40 per cento della retribuzione imponibile; per tutti i rapporti di lavoro che prevedono le assunzioni con contratto a tempo determinato, ancora attivi alla data del 01/01/2013, l’Inps rende noto che il contributo addizionale sarà calcolato direttamente dall’Istituto al momento della generazione del bollettino Mav o dell’utilizzo delle altre modalità di pagamento.