Il contratto a termine è stato modificato dalla riforma del lavoro 2012, e prevede che in caso di prosecuzione del contratto a termine, il datore di lavoro ha il dovere di comunicare al Centro per l’impiego competente (entro la scadenza del contratto), che il rapporto collaborativo continuerà.
Il contratto a termine dovrà proseguire secondo facendo riferimento alle modalità del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale riguardante le comunicazioni obbligatorie, il quale ha stabilito il “sistema Informatico per le Comunicazioni Obbligatorie”, che si basa sulla interoperabilità dei sistemi locali realizzati dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano, secondo gli standard tecnologici definiti con il decreto previsto dal citato art. 1 comma 1184, della Legge Finanziaria 2007.
L’articolo 4-bis del D.Lgs. n. 181/2000, così come modificato dall’art. 1, comma 1184 della L. 296/2006, prevede che i datori di lavoro pubblici e privati effettuino le comunicazioni di instaurazione, proroga, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro, avvalendosi dei servizi informatici messi a disposizione dai servizi competenti.
Fino al 2001 l’assunzione con contratto a termine era regolata dalla Legge 230/1962 e dalla Legge 56/1987, modificata con il Decreto Legislativo 6 settembre 2001 n. 368, subendo ulteriori mutamenti con la legge di riforma del mercato del lavoro contenuta nella n. 92/2012.
Perché l’assunzione a termine sia regolare, sono necessari alcuni requisiti; il primo dei quali è la motivazione che deve essere specificata nella lettera di assunzione.
La legge stabilisce una durata massima del contratto a termine, e il contratto a termine può essere prorogato solo a precise condizioni; inoltre la legge definisce regole particolari per l’assunzione a termine in specifici settori, come il trasporto aereo e in quello del turismo e dei pubblici esercizi.