Novità in arrivo per i contratti a progetto, ridisciplinati dalla riforma del lavoro. Qui inoltre potete trovare il riassunto della Riforma Fornero, punto per punto.
Attraverso la Circolare n. 29 dell’11 dicembre 2012, facendo riferimento ai commi 23-24-25, dell’articolo 1, della Riforma del Lavoro varata con la Legge n. 92 del 2012, si sono stabiliti i requisiti che devono caratterizzare il progetto per cui si instaura la collaborazione coordinata e continuativa.
Innanzitutto il progetto deve avere una natura precisa e collegato ad un determinato risultato finale e quindi già al momento della stipula del contratto a progetto si deve indicare quali saranno i compiti del collaboratore. Inoltre il lavoratore non dovrà svolgere compiti meramente esecutivi o ripetitivi.Grazie a questa circolare dunque ci sarà la possibilità di riconoscere una vera collaborazione a progetto solo nel caso in cui al collaboratore siano lasciati margini di autonomia nello svolgimento dei compiti.
La circolare emanata dal Ministero specifica inoltre in maniera definitiva la non coincidenza dell’oggetto sociale con il committente stesso.
Alcuni lavori non possono comunque essere inquadrati come collaborazione coordinata e continuativa a progetto. Andiamo a elencarli:
– addetti alla distribuzione di bollette o consegna di giornali, riviste e elenchi telefonici.
-addetti alle agenzia ippiche,
– addetti alle pulizie,
– autisti e autotrasportatori,
– baristi e camerieri,
– commessi e addetti alle vendite,
– custodi e portieri,
– estetiste e parrucchieri,
– istruttori di autoscuola,
– letturisti di contatori,
– manutentori,
– magazzinieri,
– addetti alle attività di segreteria e terminalisti,
– addetti alla somministrazione di cibi e bevande,
– muratori,
– prestazioni rese nell’ambio di call center per servizi cosiddetti in bound.