Congedo di paternità

L’Inps, tramite la circolare n. 40 del 14 marzo 2013, ha rivisto la legislazione riguardo il congedo di paternità, inserita all’interno delle “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”. La Riforma del Lavoro ha introdotto per gli anni 2013-2015, misure di sostegno alla genitorialità, per «favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro». Fra queste, le nuove norme sul congedo dei papà (art. 4, commi 24-26, legge 92/2012).

Il padre, lavoratore dipendente ha diritto a un congedo obbligatorio pari a un giorno e a un congedo facoltativo, alternativo al congedo di maternità della madre (due giorni), denominato “congedo facoltativo”, da sfruttare entro e non oltre il quinto mese di vita del figlio.

Il congedo parentale obbligatorio è un diritto previsto dalla legge direttamente per il padre mentre per il congedo facoltativo il diritto deriva da quello previsto dalla legge per la madre.
Più nel dettaglio, che la licenza di paternità è un diritto autonomo e pertanto è aggiuntivo a quello della madre e spetta comunque indipendentemente dal diritto della madre al congedo obbligatorio. Il congedo facoltativo è fruibile dovrà essere fruito dal padre entro il quinto mese dalla data di nascita del figlio indipendentemente dal termine ultimo del periodo di astensione obbligatoria spettante alla madre

Il padre lavoratore dipendente deve comunicare la volontà di fruire del congedo al proprio datore di lavoro con almeno 15 giorni di anticipo, indicando le date, e sarà poi il datore di lavoro a comunicare all’INPS le giornate di congedo fruite, utilizzando il flusso UNIEMENS. Per il congedo facoltativo, il padre deve allegare alla richiesta una dichiarazione della madre sulla non fruizione del congedo di maternità.

Il padre lavoratore dipendente ha diritto al 100 per cento della retribuzione. Invece, niente congedo parentale per i dipendenti della PA, che sono circa 3 milioni e mezzo. La decisione è giunta dal Dipartimento per la Funzione Pubblica.

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