Congedo del coniuge per assistenza al disabile

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha risposto ad una dichiarazione rilasciata dall’Anci, l’associazione nazionale comuni italiani e che riguarda il congedo del coniuge convivente per l’assistenza al disabile; nel dettaglio si chiede cosa si intende per “patologie invalidanti del coniuge convivente” che  legittimano la richiesta di fruizione del congedo.

Innanzitutto, il decreto legislativo n. 119/2011 ha introdotto diverse novità in relazione ai soggetti fruitori e alle modalità di accesso al congedo Inps e il coniuge che convive con il soggetto con handicap ha diritto a fruire del congedo straordinario. Anche nel caso “di mancanza, decesso o in presenza di patologie di patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi”.

Il congedo non può superare i due anni per ciascuna persona portatrice di handicap ed è accordato se la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno, mentre per l’assistenza al figlio con handicap in situazione di gravità, i diritti sono riconosciuti ad entrambi i genitori, anche adottivi.

Si ricorda che dal 1 ottobre 2012 la richiesta di permessi per assistenza disabili devono essere presentate esclusivamente in modalità telematica accedendo al sito www.inps.it, rivolgendo ai patronati tramite i servizi telematici offerti dagli stessi o infine chiamando il Contact Center Multicanale al numero verde 803164.

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