IVA per cassa, alcuni chiarimenti

L’Iva per cassa è un regime che prevede la possibilità per professionisti e imprese di versare l’IVA solo al pagamento della fattura da parte del cliente, senza dover anticipare il versamento dell’imposta, ma comunque non oltre un anno dalla data della cessione o della prestazione. Il regime è in vigore dal 1° dicembre 2012 e può essere applicato a tutte le fatture emesse e ricevute per volumi d’affari fino a 2 milioni di euro. Tra le novità fiscali per le imprese nel 2013, si deve tener conto dal 1° gennaio di quest anno per la soglia di 2 milioni di euro anche delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, soggette all’obbligo di fatturazione e rilevanti nella determinazione del volume d’affari.

Alcune precisazioni sono state fornite riguardo i pagamenti mediante bonifico bancario: esso si considera incassato nel momento in cui si riceve l’accredito sul proprio conto corrente, che avviene attraverso l’invio del documento contabile da parte della banca. Si tratta della cosiddetta “data disponibile”, che indica il giorno a partire dal quale la somma di denaro accreditata può essere effettivamente utilizzata da parte del soggetto.

La scelta del nuovo regime dell’Iva per cassa non incide sulla tempistica di emissione e registrazione delle fatture, e se il pagamento risulta frazionato, è evidente l’aggravio degli adempimenti amministrativi. Inoltre con l’iva per cassa l’acconto è più leggero, e quindi potrebbe avere una sensibile riduzione dell’importo da versare. Se si comporta la riduzione dell’IVA sulle operazioni effettuate o se si è in pendenza del termine di un anno dall’effettuazione dell’operazione, queste variazioni rettificano direttamente l’imposta originaria; mentre se queste note di variazione vengono emesse dopo il decorso di un anno dall’effettuazione dell’operazione, l’imposta va computata nella prima liquidazione utile.

 

 

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