Sono state apportate diverse modifiche riguardo la numerazione delle fatture nel 2013, inserite nel decreto salva infrazioni, poi confluito nella legge di Stabilità per il 2013 (n. 228/2012). Queste modifiche sono state analizzate dall’Accademia Romana di Ragioneria.
Innanzitutto, le fatture emesse dal 1° gennaio di quest’anno dovranno essere numerate progressivamente e in modo univoco, sia senza azzeramento all’inizio di ciascun anno solare, (iniziando quindi il primo gennaio 2013 con il numero 1) oppure con il sistema dell’azzeramento della numerazione progressiva all’inizio di ciascun anno solare. In pratica, due fatture pur se emesse in anni diversi, non possono mai avere lo stesso numero.
Altra nota importante: per le operazioni di importo non superiore a 100 euro sarà possibile emettere fattura semplificata, potendo anche omettere l’importo dell’imposta, ma dovranno riportare comunque:
- i dati dell’acquirente e la partita IVA se l’acquirente agisce nell’ambito della propria attività;
- natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione;
- aliquota, ammontare dell’imposta e dell’imponibile con arrotondamento al centesimo di euro.
È diventato obbligatorio emettere fattura anche per le operazioni carenti del requisito della territorialità e quindi per questo territorialmente non soggette ad Iva. In questi casi, al posto di indicare l’ammontare dell’imposta, vanno riportate le seguenti diciture:
- “inversione contabile” se si tratta di operazioni effettuate nei confronti di soggetti passivi debitori in un altro stato UE
- “operazione non soggetta” se effettuate fuori dall’Ue, indipendentemente dallo status del committente/cessionario