Obbligo di comunicazione dei rapporti finanziari

L’Agenzia delle Entrate ha disposto l’obbligo di comunicazione all’archivio dei rapporti finanziari,anche per gli istituti di pagamento e quelle attività di prestazione di servizi di pagamento, vale a dire i Money transfer. Ogni mese essi dovranno comunicare la natura di qualsiasi rapporto o operazione compiuta per conto proprio o a nome di terzi, indicando anche i dati anagrafici.

In particolare sono tenuti a svolgere questa attività:

  • gli istituti di pagamento italiani
  • gli agenti in attività finanziaria italiani
  • gli agenti esteri

Gli istituti di pagamento comunitari possono avvalersi di istituti di pagamento italiani per assolvere in Italia ogni servizio, obbligo, comunicazione riguardante anche la normativa antiriciclaggio e antiterrorismo.

L’istituto di pagamento italiano è un’impresa autorizzata a prestare i servizi di pagamento di cui all’articolo 1, comma
2, lettera f), iscritta all’Albo istituito a seguito dell’entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 11 del 2010, mentre i money transfer che svolgono la propria attività per conto di istituti di pagamento comunitari sono sottoposti alla disciplina di settore del paese in cui l’intermediario preponente ha ottenuto l’autorizzazione.

Gli agenti esteri money transfer, pur operanti fisicamente sul territorio italiano, non sono tenuti ad iscriversi nella sezione speciale dell’albo degli agenti in attività finanziaria, ma devono essere iscritti nel registro pubblico tenuto dalle Autorità del paese di origine, in cui viene data evidenza degli istituti di pagamento autorizzati, delle succursali e dei relativi agenti.

Oltre a rendere nota ogni operazione compiuta per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, devono inviare la comunicazione annuale delle informazioni integrative in base all’art. 11, D.. n. 201/2011. Si sottolinea anche l’obbligo di predisporre la procedura telematica per rispondere alle richieste di indagini finanziarie.

 

 

 

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