I titolari di un contratto di collaborazione a progetto, che attualmente siano disoccupati, possono ora riscuotere un assegno di sostegno da parte dell’Inps: si tratta di una novità introdotta dalla riforma Fornero.
Si parla di disoccupazione in pratica ogni giorno, ed oggi affrontiamo il tema della richiesta di disoccupazione per i
collaboratori a progetto (co co pro). Il
contratto a progetto venne introdotto dal pacchetto Treu e successivamente modificato dal d.lgs. n. 276/2003, di attuazione della legge delega 30 del 2003, che ha creato l’attuale figura.
Il rapporto di lavoro a progetto è caratterizzato da questi elementi:
- il progetto o programma o fasi di esso;
- l’autonomia del collaboratore in funzione del risultato;
- il coordinamento con il committente;
- la durata che deve essere determinata o determinabile;
- l’irrilevanza del tempo impiegato per l’esecuzione della prestazione;
- l’assenza di un vincolo di subordinazione.
Dell’assegno di sussidio ne possono usufruire i collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione separata presso l’Inps. Esclusi invece dalla lista i soggetti titolari di redditi di lavoro autonomo e i lavoratori iscritti alla Gestione separata a vario titolo, quindi coloro che hanno stipulato rapporti di lavoro diversi dal contratto di collaborazione a progetto: ad esempio gli assegnisti di ricerca, i dottorandi di ricerca con borsa di studio, i soggetti che svolgono un mero rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.
I co co pro per ottenere l’assegno non devono superare però nell’anno precedente un reddito lordo complessivo di 20mila euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta nell’anno precedente.
Interessati alla nuova indennità sono i titolari di un contratto di collaborazione a progetto iscritti in via esclusiva alla gestione separata che versano l’aliquota contributiva piena, ma bisogna avere un periodo di disoccupazione ininterrotto di almeno due mesi.
La domanda di disoccupazione deve essere presentata dal collaboratore entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento, e sarà disponibile sul sito dell’Inps non appena verranno inserite le ultime modifiche.