E’ stato reso ufficiale tramite la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale n. 37 del 13 febbraio il congedo parentale del padre obbligatorio e facoltativo (fruibili dal padre entro il quinto mese di vita del figlio), che fa parte della riforma del mercato del lavoro e applicabile alle nascite avvenute a partire dal 1° gennaio 2013, più in particolare dell’articolo 64 del Decreto legislativo 151 del 2001, vale a dire il testo unico che disciplina le disposizioni di legge in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità.
Il nuovo messaggio dell’Inps sui congedi di maternità e paternità prevede che il congedo obbligatorio di un giorno può essere sfruttato dal padre anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice, mentre il congedo facoltativo è fruibile dal padre per uno o due giorni, solo se la madre lavoratrice sceglie di non fruire di altrettanti giorni del proprio congedo di maternità, ma anche contemporaneamente all’astensione della madre
Durante i giorni del congedo, il padre lavoratore riceverà un’indennità giornaliera a pari al 100 per cento della retribuzione, che sarà versata direttamente dall’Inps, mentre è già previsto il bonus di 300 euro per le neo mamme. E’ il padre che deve comunicare almeno due settimane prima e in forma scritta o telematica al datore di lavoro i giorni in cui intende usufruire del congedo. Il datore di lavoro comunicarà all’INPS le giornate di congedo fruite.
In caso di parto gemellare o plurigemellare o di adozione e affidamento di più minori, ciascun genitore ha diritto a fruire del congedo parentale, per ogni nato e per ogni adottato o affidato, per il numero di mesi previsti dalla legge, mentre in caso di parto plurimo non è previsto il diritto ad ulteriori periodi di astensione obbligatoria.