Tramite la legge n. 183/2011 è stato deciso l’azzeramento dei contributi a carico del datore di lavoro per i contratti di apprendistato sottoscritti dal 1 gennaio 2013 al 31.12.2016 da quei datori di lavoro che hanno sotto contratto fino a nove dipendenti.
Tale misura trova applicazione con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell’articolo 1, c. 773, della legge n. 296/2006, mentre restano esclusi dallo sgravio i contratti di apprendistato instaurati con i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, nei confronti dei quali opera il regime contributivo di cui agli articoli 25, c. 9 e 8, c. 4 della legge n. 223/1991.
La decisione presa rientra in quell’obiettivo di crescita imprenditoriale supportando la formazione e l’inserimento di nuove figure professionali.
Sussiste dunque la possibilità dello sgravio totale della contribuzione per i primi tre anni di contratto (per gli anni successivi al terzo, resta confermata l’aliquota del 10 per cento), da applicarsi nelle aziende che occupano fino a 9 dipendenti.
A partire dal gennaio 2013, resterà escluso il contributo pari all’1,61 per cento relativo all’assicurazione sociale per l’impiego.
Tramite le modifiche apportate alla legge n. 92/2012 sono state estese le tutele in costanza di lavoro a tutti i lavoratori del settore privato nonché a quelli delle pubbliche amministrazioni con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato.
Ricordiamo che la Riforma Fornero ha modificato il contratto di apprendistato, e le novità introdotte riguardano:
1. durata minima del contratto pari a 6 mesi;
2. stabilizzazione del 50 per cento di apprendisti assunti nell’ultimo triennio (30 per cento per i primi tre anni di applicazione della nuova norma)
3. dimissioni o licenziamento per giusta causa;
4. assunzione di apprendisti in rapporto di 3 ogni 2 maestranze specializzate in servizio.