Oggi parliamo di Cassa integrazione in deroga, meglio conosciuta come CIG in deroga. Si tratta di un tipo di integrazione salariale destinato a imprese o lavoratori i quali non beneficiano della cassa integrazione guadagni. Questo sostegno spetta a lavoratori subordinati, compresi anche gli apprendisti, dipendenti operai, impiegati, apprendisti, assunti con contratto di inserimento, lavoranti a domicilio monocommessa che si trovano in un momento di difficoltà economica.
Ma a presentare domanda possono essere anche le imprese industriali e artigiane, le imprese del terziario, le cooperative e gli studi professionali.
Sono esclusi quei soggetti che non abbiano utilizzato gli ammortizzatori sociali previsti dalla legislazione per le sospensioni dell’attività lavorativa. Non appena si verificano le condizioni per l’accesso a tali ammortizzatori, decade la possibilità di richiedere la CIG in deroga.
Per accedere alla CIG in deroga, i lavoratori devono possedere alcuni requisiti:
-avere un’anzianità lavorativa di almeno novanta giorni alla data della domanda. Sono considerate anche eventuali mensilità accreditate dalla medesima impresa a patto che non si tratti di compensi derivanti da arti e professioni e che il reddito conseguito sia superiore a cinque mila euro;
– il lavoratore deve aver reso una dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale.
E’ il datore di lavoro che deve comunicare tramite apposito modulo, la necessità di ricorrere alla CIG in deroga. Spetta poi all’associazione imprenditoriale inviare la comunicazione alle organizzazioni sindacali dei lavoratori.
Il pagamento della CIG in deroga avviene esclusivamente mediante pagamento diretto al lavoratore da parte dell’INPS.